La Consulta ritiene “inaccettabile la paralisi del processo su torture”
È stata depositata oggi la sentenza numero 192 della Corte Costituzionale relativamente al caso Regeni. La Corte ha dichiarato che non può esserci “immunità de facto” per i reati di tortura e che per i processi non è accettabile la paralisi dei processi.
Nella sentenza è scritto che lo statuto universale del crimine di tortura, delineato dalle dichiarazioni sovranazionali e dai trattati, “è connaturato alla radicale incidenza di tale crimine sulla dignità della persona umana”. Pertanto, il dovere dello Stato di accertare giudizialmente la commissione di questo delitto si presenta come “il volto processuale del dovere di salvaguardia della dignità”.
Si aggiunge che la “paralisi sine die” del processo per i delitti di tortura commessi da agenti pubblici, quale deriverebbe dall’impossibilità di notificare personalmente all’imputato gli atti di avvio del processo medesimo a causa della mancata cooperazione dello Stato di appartenenza, “non è accettabile, per diritto costituzionale interno, europeo e internazionale”.
È stata dichiarata quindi l’illegittimità costituzionale dell’art. 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che “il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’articolo 1, comma 1, della Convenzione di New York contro la tortura, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell’imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa”.
di: Micaela FERRARO
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