Il tema della parità di genere, un approfondimento della prof.ssa Angela Gadducci
La questione della violenza di genere, che si annida nello squilibrio relazionale tra i sessi e nel desiderio di controllo e di possesso da parte del genere maschile sul femminile, percorre tutta la storia dell’uomo, ma viene letta ed affrontata in modo differente a seconda del contesto sociale, culturale e istituzionale di riferimento. Il filone di indagine sociologica riguardante i modi in cui le differenze biologiche tra i due sessi hanno costituito, nella storia, motivo di diseguaglianza e discriminazione a svantaggio del genere femminile, conosce il suo sviluppo a partire dagli anni ’70, grazie alle iniziative dei movimenti femministi in America e in Europa. Da allora, questo tipo di violazione dei diritti umani è stata riconosciuta come un problema di rilevanza pubblica e di preminente interesse da parte degli organismi internazionali, anche se, nonostante l’introduzione di norme che garantiscano parità di trattamento, non si sia riusciti in concreto a sconfiggere quella discriminazione fondata sull’appartenenza della persona ad un determinato genere.
PARITÀ DI GENERE NEL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE
In Italia è solo con la modifica del diritto di famiglia del 1975, introdotta dalla Legge n. 151, che viene abolita l’autorità del marito e la facoltà di utilizzare mezzi coercitivi e disciplinari nei confronti della propria moglie. Ma è solo negli anni ’90, grazie all’impegno profuso a livello internazionale dalle Nazioni Unite, che il discorso sui diritti delle donne ha ricevuto un impulso decisamente significativo. Al 1996 risale, infatti, l’istituzione del Ministero per le Pari Opportunità, mentre nel 1997 dalla Piattaforma d’Azione approvata dalla IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino[1] è decollata una Direttiva del Presidente del Consiglio che impegnava le istituzioni italiane a prevenire e contrastare tutte le forme di violenza fisica, sessuale e psicologica contro le donne, dai maltrattamenti in famiglia al traffico di donne a scopo di sfruttamento sessuale. Al 2001 risalgono la Legge 154 che prevede l’allontanamento dal proprio domicilio del familiare violento, nonché le Leggi 60 e 134 che offrono alle donne, vittime di maltrattamenti e violenza sessuale, il diritto all’assistenza legale gratuita per difendersi e far valere i propri diritti se prive di risorse economiche adeguate. Nel 2009, in occasione del G8, la Conferenza internazionale di Roma sulla violenza contro le donne ha sancito l’importanza di educare tutte le società ai valori dell’uguaglianza senza distinzione di sesso, razza, religione, lingua, ideologie politiche o condizioni personali e sociali. Nel 2011 è stato dato l’avvio al Piano di Azione contro la violenza di genere e lo stalking, mentre nel 2013 il Parlamento italiano ha autorizzato (con Legge n. 77) la ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne firmata a Istanbul nel 2011. Dopo la Legge 69/2019 che introduceva “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, altra tappa significativa è rappresentata dall’elaborazione nel 2021, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un documento per la Strategia Nazionale sulla Parità di Genere 2021-2026 che, inserendosi nel solco tracciato a livello europeo dalla Gender Equality Strategy 2020- 2025[2], declinava un ambizioso percorso quinquennale individuando azioni-chiave per garantire il raggiungimento dell’equilibrio di genere nel processo decisionale e politico.
PARITÀ DI GENERE NELL’ADOZIONE DI NORME INTERNAZIONALI
Una certa prospettiva verso la parità di genere era già stata delineata nel 1950 con il Trattato internazionale del Consiglio d’Europa, scaturito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, nel quale si affermava il principio secondo cui il godimento dei diritti e delle libertà doveva essere assicurato a chiunque, senza alcuna discriminazione fondata su sesso o razza. Successivamente, con l’Atto Unico europeo (1986), i Trattati di Maastricht (1992), Amsterdam (1997) e Nizza (2001), e la Costituzione per l’Europa (2004) ratificata in Italia con la Legge n. 57/2005, si enunciava il principio di non discriminazione di genere quale fondamento costitutivo dell’ordinamento comunitario. Tuttavia, pur rappresentando “un principio fondamentale dell’Unione europea, [la parità di genere] non è ancora una realtà”: così si è espressa la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nella comunicazione resa al Parlamento europeo il 5 marzo 2020. Dall’analisi comparativa con il resto d’Europa, risulta comunque che l’Italia, pur posizionandosi al 14° posto in Europa per parità di
genere[3], ha progredito in maniera significativa negli ultimi anni, sebbene il divario rispetto alla piena parità da attribuire ai Paesi europei più meritevoli (Svezia, Danimarca e Francia), sia ancora significativo. Anche nell’Agenda ONU 2030[4], tra i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) in cui si articola, l’obiettivo n.5 prescrive il raggiungimento dell’uguaglianza di genere e
l’emancipazione femminile al fine di annullare ogni forma di discriminazione. Ciononostante, donne e ragazze continuano a non avere il controllo della propria vita subendo atti discriminatori e violenze in ogni parte del mondo, in particolare nei Paesi islamici.
EFFETTI DELL’APARTHEID DI GENERE
Qui la violenza di genere mette tuttora in luce la dimensione ‘sessuata’ del rapporto atavicamente diseguale tra uomini e donne: la violenza fondata sull’appartenenza sessuale comporta, per le donne prese di mira, sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica, ma anche minacce, forme di coercizione, di privazione della libertà personale che si realizzano in tutti i contesti, nella vita privata, in quella sociale, nel mondo del lavoro, nella distribuzione della ricchezza, della salute e delle opportunità. Vittime di un regime che, attraverso la politica di separazione dei generi, tende ad estrometterle dalla vita pubblica, molte sono le donne che si ribellano a tali costrizioni, anche se in realtà troppo spesso tali soprusi vengono tenuti nascosti o accettati tacitamente. Non si è consumata, invece, in silenzio la vicenda di Masha, trovata morta lo scorso 16 settembre nella cella del carcere dove era stata rinchiusa per aver indossato il velo in modo non conforme ai principi della religione islamica. Né è passato sotto silenzio l’attentato suicida del 30 settembre scorso in un un centro educativo a ovest di Kabul, dove in un’aula gremita di studenti un attentatore si è fatto esplodere dopo aver aperto una sparatoria che si è conclusa con persone ferite e uccise, la maggior parte delle quali ragazze. Dopo quell’attentato kamikaze, una scia di proteste, che si levano oramai con cadenza quotidiana, sta trasformando il Paese in un campo di rivolte vere e proprie: i cittadini hanno iniziato a rompere il velo della paura e ad organizzare manifestazioni a intervalli sempre più regolari.
PARITÀ DI GENERE E ISTRUZIONE
Quello dell’istruzione è un tema scottante nei Paesi a maggioranza musulmana dove la cultura è ancora altamente misogina: espressione di un’ancestrale disparità che ha portato al dominio dell’uomo sulla donna impedendone una vera e propria emancipazione, l’appartenenza al genere femminile è sinonimo di espropriazione culturale. E’ questa l’impronta della frangia ultraconservatrice del clero sciita che, assunto il comando del Paese dopo le elezioni presidenziali del giugno 2021 promettendo sicurezza e stabilità, si schiera ora contro l’istruzione superiore di donne e ragazze a favore del mantenimento del predomino culturale maschile. E l’atto terroristico del 30 settembre si configura come la brutale repressione del regime contro coloro che intendono riappropriarsi dell’istruzione e dei relativi spazi dell’apprendimento, rifiutandosi di abbandonare il percorso avviato (seppur cautamente) già nella fase monarchica e rafforzato con l’esplosione della Rivoluzione culturale del 1979 che, malgrado si ponesse in aperto contrasto con le tendenze globali contemporanee in materia di emancipazione femminile, ebbe come paradossale
conseguenza una crescita dei tassi di partecipazione femminile alla formazione, secondo un mix di tradizione e modernità: da una parte, veniva ribadito il posto tradizionale delle donne all’interno della famiglia, dall’altro, esse venivano invitate ad inserirsi attivamente nella vita pubblica come ‘soldatesse’ della rivoluzione: era questo il duplice ruolo della donna enunciato dalla Costituzione iraniana nel 1997. Oggi, avendo la polizia religiosa stretto la morsa mediante l’inasprimento delle politiche
segregazioniste di genere, si assiste a condizioni societarie sempre più drammatiche, tali da rendere poco auspicabile il conseguimento dell’obiettivo n.4 dell’Agenda 2030 che, perseguendo l’impegno di “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”, si propone di eliminare entro il 2030 le disparità di genere in seno all’istruzione e garantire ad ognuno l’accesso a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale. L’istruzione è senza dubbio una conquista importante e necessaria, ma non è sufficiente per ridurre il gap di genere. Sono ben altre le barriere da eliminare.
IDENTITÀ NEGATE E DIRITTI NON RICONOSCIUTI
Purtroppo nei Paesi islamici esiste ancora un sistema tutoriale maschile che ingabbia le donne saudite dalla nascita fino alla morte. Le donne passano, senza soluzione di continuità, dal controllo del padre a quello del marito per tutta una serie di attività che, per poter essere svolte, richiedono l’autorizzazione del tutore maschio. Permane una sottorappresentazione delle donne nel processo decisionale: serve il permesso del coniuge per lasciare la casa, per far domanda di passaporto, per accedere ai servizi
sanitari, per lavorare; anzi, il marito può addirittura vietare alla moglie di svolgere mansioni lavorative che risultino in conflitto con la vita familiare. In nome di una diversità morfologica e funzionale, uomo e donna si sono da sempre suddivisi i ruoli: la donna, biologicamente più compatibile con le mansioni di cura ed assistenza, si è dedicata alle attività domestiche e di accudimento della prole e della famiglia; l’uomo ha sempre svolto attività retribuite all’interno del sistema di mercato, con conseguente diseguale accesso alla ricchezza, alla cultura, alle opportunità di carriera. Ebbene, a tutt’oggi è ancora fortemente manifesta una netta separazione tra spazio pubblico e sfera privata, tra mercato del lavoro e lavoro domestico, tra attività produttiva e attività riproduttiva: è l’ideologia sessista a legittimare la superiorità maschile e a contribuire al mantenimento della discriminazione sulla base dell’appartenenza di genere. I diritti e i doveri delle donne son ben diversi da quelli maschili, perché diversi sono i loro ruoli ed obblighi verso la nazione. La donna islamica riveste nella nazione un ruolo di grande responsabilità: deve essere una buona sposa per il marito jihadista, ma innanzitutto madre, nutrice della famiglia islamica per la successiva generazione del jihadismo. Ed è proprio questo secolare ruolo domestico, caratterizzato da bontà, cura e affettività, che la colloca in una posizione di inferiorità rispetto all’uomo che svolgendo, al contrario, un’attività retribuita all’interno del sistema produttivo, deve essere duro e capace di comandare. Anche l’imposizione dell’ḥiǧāb, il tipico accessorio dell’abbigliamento femminile islamico, è un elemento importante della politica di separazione dei generi. Il suo uso, strettamente connesso all’etimologia del termine (ḥiǧāb deriva dall’arabo “ḥaǧaba” che significa celare, nascondere allo sguardo) può essere motivato da svariate ragioni:
rispetto di norme religiose, protezione contro possibili violenze, tutela di riservatezza. La verità è che il velo, quasi una membrana che separa la femmina dal mondo circostante, è stato messo a punto per mantenere le donne nella loro emarginante inferiorità di genere, operandone una schermatura tale da disconoscerne l’identità e ostacolarne addirittura la vista. Eppure, il Corano non prevede la diseguaglianza tra uomo e donna davanti ad Allah[5]. Tale disparità è stata oggetto di una strumentalizzazione dei precetti religiosi e di una reinterpretazione della storia dell’Islam operata da uomini per i loro interessi sociopolitici ed economici, tant’è che le sue origini sono da ricercare in un contesto di ruoli -valori e credenze sostenute da gerarchie di potere- che rendono la violenza di genere, non solo un comportamento possibile ma anche legittimamente accettabile. Si tratta di sistemi sociali e culturali fortemente segnati da rappresentazioni e percezioni del femminile come subalterno, che trovano espressione in manifestazioni di forza e sopraffazione fino alla morte, com’è successo a Kabul, legittimandone l’uso.
NOTE
[1] La IV Conferenza mondiale sulle donne si è svolta a Pechino dal 4 al 15 settembre 1995, nel
cinquantesimo anniversario della fondazione dell’ONU. Riconoscendo il persistere delle
diseguaglianze tra uomini e donne in termini di realizzazione dei diritti fondamentali, i Governi si
sono riuniti convenendo di “guardare il mondo con occhi di donna”.
[2] La Gender Equality Strategy 2020-2025, approvata dal Parlamento dell’Unione Europea il 21
gennaio 2021, traccia azioni-chiave nell’intento di porre fine alle discriminazioni e alla violenza di
genere da realizzare entro il 2025. L’obiettivo è un’Unione in cui donne e uomini, nel rispetto delle
loro diversità, siano liberi di seguire il percorso di vita prescelto, abbiano pari opportunità di
prosperare e possano equamente partecipare e guidare la società europea.
[3] Il Gender Equality Index è un indice tematico sull’uguaglianza di genere, lanciato nel
2013 dall’EIGE(Istituto Europeo per l’Uguaglianza di Genere). L’indice di parità di genere è uno
strumento per misurare quanto l’UE, e ogni suo Stato membro, siano lontani o prossimi ad una piena
attuazione della parità di genere.
[4] L’Agenda 2030, approvata dall’Assemblea generale dell’ONU il 25 settembre 2015, individua 17
Sustainable Development Goals (SDGs), ovvero 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) da
realizzare a livello globale da tutti i Paesi membri dell’ONU entro il 2030.
[5] Corano 4,1: “Nel nome di Dio, il Clemente, il Compassionevole. Uomini, temete Dio, il quale vi
creò da una persona sola. Ne creò la compagna e da essi suscitò molti uomini, e donne. Temete quel
Dio nel nome del quale vi chiedete favori l’un l’altro e rispettate il grembo che vi ha portato”.
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