L’accusa intende dimostrare la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale
Aveva fatto molto discutere l’assoluzione del bidello denunciato da una studentessa per un palpeggiamento. Il fatto, secondo il tribunale di Roma, non costituiva reato perché mancava l’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, vale a dire la volontà di molestare la giovane da parte dell’uomo.
La Procura Capitolina però ha impugnato la sentenza di assoluzione, che “si presta a censura essendo incorsa in errore nella valutazione delle prove acquisite, nella ricostruzione del fatto contestato e nella valutazione circa la sussistenza dell’elemento soggettivo“.
I giudici insomma, secondo l’accusa, non avrebbero valutato tutti gli elementi di prova, a partire dalla durata del palpeggiamento che, accertato “fra i cinque e i 10 secondi”, non può corrispondere ad un “toccamento fugace”, tanto che secondo loro “la repentinità dell’azione, senza alcuna insistenza nel toccamento, [sarebbe] da considerarsi quasi uno sfioramento“. Venendo quindi a mancare anche l’elemento soggettivo che invece, secondo la Procura, sussisterebbe.
di: Marianna MANCINI
FOTO: ANSA/ANGELO CARCONI