COVID

Il caso riguarda un’infermiera dell’ospedale universitario di Padova che aveva presentato ricorso al giudice del lavoro

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dichiara irricevibile la domanda pregiudiziale di un giudice italiano sulla incompatibilità con il diritto Ue dell’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario.

Il ricorso respint riguarda un’infermiera del servizio di Neurochirurgia dell’ospedale universitario di Padova, sospesa dalle funzioni e dalla retribuzione perché avrebbe violato l’obbligo di vaccinazione previsto per il personale sanitario dall’art. 4 del decreto legge 44/2021, vista l’impossibilità di riassegnarla ad altri compiti che non comportassero il rischio di diffusione del virus.

La dipendente, con ricorso d’urgenza al giudice del lavoro di Padova, ha chiesto la reintegrazione in servizio, facendo valere la contrarietà della normativa italiana alla Costituzione e al diritto dell’Unione. L’infermiera ha, inoltre, affermato di godere di un’immunità naturale acquisita con la guarigione da Covid. Il giudice del lavoro di Padova aveva, quindi, chiesto il parare della Corte Ue sulla validità delle autorizzazioni per i vaccini rilasciate dalla Commissione europea e sull’obbligo vaccinale in presenza di immunità al virus, oltre che sulla proporzionalità del provvedimento, dato che le norme europee stabiliscono il principio di non discriminazione. Giovedì 13 luglio a Corte Ue ha deciso che il ricorso presentato è irricevibile nella sua integrità.

In merito alla proporzionalità e alla ragionevolezza della sospensione, la Corte ha sottolineato che il regolamento “non mira, in applicazione dei principi, a definire criteri che consentano di valutare l’adeguatezza delle misure sanitarie adottate dagli Stati membri per far fronte alla pandemia di Covid-19 quando queste sono tali da limitare la libera circolazione, come nel caso in esame”.

Per quanto riguarda la compatibilità delle previsioni nazionali con il regolamento sui certificati digitali Ue Covid, cioè il Green pass, il giudice italiano “non identifica le disposizioni del regolamento di cui chiede l’interpretazione, ma fa riferimento unicamente ai principi di proporzionalità e di non discriminazione previsti dal regolamento. In ordine a detti principi, la Corte osserva che il regolamento intende attuarli nell’intento di facilitare l’esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone, stabilendo un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, test e guarigione dalla Covid-19”.

di: Francesca LASI

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