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A Palazzo Chigi il consiglio dei ministri si riunisce per discutere di bollette, concorrenza e stop al cibo sintetico

È convocato per oggi, 28 marzo, alle 17 a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri.

All’ordine del giorno c’è il nuovo decreto legge con i sostegni a famiglie e imprese per le bollette, il disegno di legge annuale per la concorrenza, quello per il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici, e il decreto legislativo sul Codice degli appalti, per cui è atteso l’esame definitivo.

Novità sul tema energia e sostegni

Il decreto energia si apre a nuove tematiche e si compone di 22 articoli: oltre alle agevolazioni per le bollette energetiche il testo contiene – secondo quanto riporta LaPresse – anche disposizioni in tema di salute e adempimenti fiscali.

Confermato bonus sociale elettricità

È stato confermato il bonus sociale per l’energia elettrica che viene “riconosciuto ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute”. Prevista fino al 30 giugno 2023 Iva al 5% sul metano. In considerazione della riduzione dei prezzi del gas naturale all’ingrosso, le aliquote negative della componente tariffaria UG2C applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all’anno sono confermate limitatamente al mese di aprile 2023, in misura pari al 35% del valore applicato nel trimestre precedente. Le aliquote delle componenti tariffarie relative agli altri oneri generali di sistema per il settore del gas sono mantenute azzerate per il secondo trimestre 2023.

È previsto un contributo alle famiglie per i rialzi dei prezzi del gas nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.

Previsto fino al 30 giugno “un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta” per le “imprese energivore che hanno subito rincari oltre il 30% nel primo trimestre 2023 rispetto allo stesso periodo 2019”.

Novità in materia sanitaria

In materia sanitaria è prevista la possibilità per aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale di affidare i servizi di urgenza ospedalieri a terzi.

Inoltre, “fino al 31 dicembre 2025 il personale medico che alla data di pubblicazione del presente decreto, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi, è ammesso a partecipare ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione”.

Vengono inasprite le pene per gli episodi di violenza contro il personale sanitario, e si prevedono dai tre ai 7 anni di reclusione: “se la persona offesa è esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività” si applicano le disposizioni del comma 1 dell’articolo 583 del codice penale, secondo cui “la lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni”.

Prevista infine la possibilità di aderire alla definizione agevolata in acquienza “anche per gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione. “Per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione è in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere rideterminati, su istanza del contribuente entro la prima scadenza successiva, in base alle disposizioni” della legge di bilancio che prevedeva la definizione in acquiescenza. “Resta fermo il piano di pagamento rateale originario e ai fini del pagamento delle rate ancora dovute non si tiene conto delle maggiori sanzioni comprese nella rata già versata. Non sono, in ogni caso, rimborsabili le maggiori sanzioni versate”.

di: Micaela FERRARO

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