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La Cassazione ha respinto il ricorso di una donna che aveva contestato una multa perché la violazione non era stata registrata dalla Polizia Municipale ma da una società privata

Le multe per eccesso di velocità dovranno essere pagate anche se le apparecchiature che hanno rilevato la violazione sono state noleggiate dai Comuni da soggetti privati. Non sarà, infatti, possibile, chiedere l’annullamento delle sanzioni.

Lo ha deciso una sentenza della Cassazione, spiegando che ”l’articolo 208 del Codice della strada, prevedendo che una quota di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti agli enti pubblici, anche territoriali, quando le violazioni sono accertati dal personale in forza presso detti enti, non collide con il noleggio delle apparecchiature di rilevamento della velocità a soggetti privati”.

Una donna multata da un autovelox ad Arborea (Oristano) si era rivolta alla Cassazione sostenendo che “i dispositivi non erano gestiti direttamente dalla Polizia stradale, ma da addetti di società privata, cointeressata ai proventi delle sanzioni”.

Con la sentenza depositata dalla Seconda sezione civile, la Suprema Corte ha respinto il ricorso della guidatrice contro la multa accertata dal servizio di polizia urbana del Comune di Arborea in base a quanto rilevato nel giugno del 2008 dall’autovelox Traffiphot omologato nel 2004.

I giudici hanno quindi deciso di confermare la validità della multa, come stabilito in precedenza dal Tribunale di Oristano nel 2018, mentre in primo grado il Giudice di Pace di Terralba aveva annullato il verbale. Per la Cassazione, “la remuneratività del servizio in relazione ai proventi delle sanzioni amministrative non è rilevante dal momento che le violazioni devono essere accertate dalla Polizia Municipale, né sussiste alcun profilo di invalidità del verbale connesso al vincolo di destinazione dei proventi, per almeno la metà. a particolari finalità pubbliche”.

di: Francesca LASI

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